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Roma, 16 settembre 2016

 

Circolare n. 156/2016

 

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per investimenti – Apertura termini del 20 ottobre 2016 - D.M. 19.7.2016, D.D. 7.9.2016, su G.U. n.216 del 15.9.2016.

 

Con i decreti indicati in oggetto, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha disciplinato l’erogazione degli stanziamenti per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto merci, pari a 25 milioni di euro.

 

Le domande per i finanziamenti potranno essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017, esclusivamente in via telematica seguendo le modalitŕ che saranno consultabili a partire dal 10 ottobre sul sito del Ministero (sezione “autotrasporto”, voce “contributi ed incentivi”).

 

Gli investimenti agevolabili devono essere intrapresi nel periodo compreso tra il 16 settembre 2016 e il 15 aprile 2017. L’importo massimo ammissibile per singola impresa č pari a 600 mila euro e i finanziamenti non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle rientranti nel regime de minimis. Gli investimenti non possono essere alienati fino al 31 dicembre 2019. Le imprese aderenti a una rete di impresa possono ottenere su richiesta un contributo maggiorato del 10 per cento; possono avere lo stesso beneficio le piccole e medie imprese (fatturato fino a 50 milioni di euro; fino a 250 addetti), tranne che per gli investimenti in rimorchi e semirimorchi.

 

Di seguito si illustrano le varie tipologie di investimenti agevolabili.

 

Tipologia investimento

 

Caratteristiche

Contributo erogabile

(euro)

 

 

Trazione alternativa a metano CNG

3.500

Automezzi da 3,5 a 7 tonn

 

 

 

Trazione elettrica

10.000

 

 

 

 

Trazione alternativa a metano CNG

8.000

Automezzi sup.ri  7 tonn

 

 

 

Trazione a gas naturale liquefatto GNL

20.000

 

 

 

 

 

 

Automezzi EURO VI pari/ superiori a 11,5 tonn con contestuale rottamazione di altro mezzo pari/superiore a 11,5 tonn

 

 

Non vincolante

 

 

 

 

7.000

 

 

 

 

Rimorchi e Semirimorchi per il trasporto combinato ferroviari(1)

 

 

Rispondenza alla normativa UIC 596-5 (combinato ferroviario)

Dotazione di ganci nave rispondenti alla normativa IMO (combinato marittimo)

Dotazione di almeno un dispositivo innovativo (2)

 

1.500 (per imprese di maggiore dimensione)

 

10% del costo di acquisizione (medie imprese)

20% del costo di acquisizione (piccole imprese)

Entro un massimo di 5.000 euro a mezzo

 

Gruppi di 8 casse mobili con 1 rimorchio o semirimorchio portacasse

 

 

 

 

8.500

 

(1)  Gli acquisti di rimorchi e semirimorchi sono ammissibili solo se sostenute nell’ambito di un programma di investimenti per la creazione di un nuovo stabilimento, o l’ampliamento di uno stabilimento esistente, o la diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, o la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

 

(2)  Sono dispositivi innovativi: gli spoiler laterali, le appendici aerodinamiche posteriori, i dispositivi elettronici gestiti da centrali EBS per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali non uniformemente distribuiti; gli pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotomanto, RRC, inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System; la Telematica indipendente collegata all’EBS in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi; i dispositivi elettronici gestiti da centrali EBS per ausilio della sterzata; il sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno; il sistema elettronico di controllo dell’altezza del veicolo.

 

Ogni impresa puň presentare una sola domanda di finanziamento; i controlli vengono eseguiti sulla base del numero di partita Iva che č un elemento essenziale della domanda, pena l’esclusione della domanda stessa.

 

Ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento i richiedenti devono trasmettere i contratti di acquisizione e la prova dell’integrale pagamento del prezzo; in caso di leasing occorre comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda.

 

L’attivitŕ istruttoria verrŕ svolta dalla RAM (Rete Autostrade Mediterranee SpA. I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento; la ripartizione puň essere rimodulata con decreto direttoriale. Qualora le risorse per ciascuna area dovessero essere insufficienti anche dopo la rimodulazione, gli importi dei contributi saranno ridotti proporzionalmente.

 

Daniela Dringoli

Allegati due

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n.216 del 15.9.2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 luglio 2016

Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle

imprese di autotrasporto, per l'annualita' 2016.

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

  Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190  che

autorizza, a decorrere dall'anno 2015 e per un triennio, la spesa  di

250 milioni di euro  annui  per  interventi  in  favore  del  settore

dell'autotrasporto;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

29 aprile  2015,  n.  130,  recante  la  ripartizione  delle  risorse

destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in

applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge  23  dicembre

2014, n. 190;

  Visto in particolare l'art. 1,  comma  1,  lettera  d)  del  citato

decreto interministeriale che destina 40 milioni  di  euro  a  favore

degli investimenti nel settore dell'autotrasporto;

  Vista la legge 28 dicembre  2015,  n.  209,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2016  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la  tabella

10 allegata alla suddetta legge;

  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28

dicembre 2015 recante «ripartizione in capitoli delle unita' di  voto

parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per

l'anno finanziario 2016 e per il  triennio  2016-2018»,  che  prevede

l'iscrizione, per l'anno 2016 di € 35.347.868  sul  capitolo  7309  -

Fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto - dello stato di

previsione della spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti;

  Considerato pertanto che, in relazione agli  stanziamenti  disposti

ai sensi del  citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze 28 dicembre 2015,  i  fondi  destinati  per  l'anno  2016  al

finanziamento delle  misure  a  favore  degli  investimenti,  di  cui

all'art. 1, comma 1, lettera  d)  del  decreto  interministeriale  29

aprile 2015, sono pari a € 35.347.868;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5

luglio 2016, n. 231 che ha  modificato,  per  l'annualita'  2016,  la

ripartizione delle risorse di cui al predetto decreto 29 aprile 2015,

n. 130 e che, pertanto, la somma destinata  per  l'anno  corrente  al

finanziamento delle misure a favore degli investimenti e' ridotta a €

25.347.868;

  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17

giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,

ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art.  17  che

consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e  medie

imprese, nonche' gli articoli 36  e  37  che  consentono  aiuti  agli

investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o

l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di  importo

minore «de minimis»;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  25  gennaio  2016

recante «Nuova  disciplina  per  la  concessione  ed  erogazione  del

contributo in relazione a finanziamenti  bancari  per  l'acquisto  di

nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie

imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e  8,  relativi  agli

investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti  il  cumulo

delle agevolazioni;

  Preso atto della perdurante  esigenza  di  prevedere  misure  volte

all'incentivazione del processo di rinnovo del parco veicolare  delle

imprese di autotrasporto ed in particolare di incentivare  l'acquisto

di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale  e

biometano onde assicurare un minor livello  di  emissioni  inquinanti

nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze,

al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;

  Ritenuto  opportuno  incentivare  l'acquisizione  di   rimorchi   e

semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e  a  diversificare

la produzione, massimizzando l'utilizzo di modalita'  alternative  al

trasporto stradale, nonche' l'acquisto di beni capitali destinati  al

trasporto intermodale, ovvero casse  mobili  e  rimorchi  portacasse,

anche al fine di ottimizzare la catena logistica;

  Considerato che  l'incentivazione  per  l'acquisto  di  rimorchi  e

semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora

obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di

efficienza energetica, nonche' di casse  mobili  in  connessione  con

l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere  diretta  a  tutte  le

imprese nel limite  del  40  per  cento  dei  costi  di  investimento

necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per  andare

oltre le norme dell'Unione europea;

  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili

e dei relativi contributi,  ai  sensi  del  Regolamento  generale  di

esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del  17  giugno  2014,

occorre fare riferimento, in via generale, al sovraccosto  necessario

per acquisire la  tecnologia  piu'  evoluta  da  un  punto  di  vista

tecnologico ed ambientale;

  Visto l'art. 10, comma 2, del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del

Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo

all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle

emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la  possibilita'

della concessione di  incentivi  finanziari  per  la  demolizione  di

veicoli non conformi al regolamento stesso;

  Considerata la  necessita'  che  la  previsione  della  radiazione,

tramite rottamazione o  esportazione,  al  di  fuori  del  territorio

dell'Unione europea, dei veicoli piu' obsoleti  si  coniughi  con  il

rinnovo  del  parco  veicolare,  ottimizzando   cosi'   gli   effetti

favorevoli  sull'ambiente  e  sulla  sicurezza   della   circolazione

stradale;

  Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad  una

maggiorazione degli incentivi a favore  delle  reti  di  imprese  che

effettuano gli investimenti  previsti,  consente  di  dare  un  primo

impulso al rinnovamento ed alla  ristrutturazione  del  settore,  con

particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo  dei

servizi  logistici  ed  al  riequilibrio  modale,  anche  andando  ad

incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;

  Visto l'art. 6  della  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  recante

«Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti

dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee»   (Legge

comunitaria 2007), che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici

finanziari, di dichiarare di  non  rientrare  tra  coloro  che  hanno

ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili  dalla

Commissione europea;

  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che

prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per

legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la

gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello

esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

  Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

  Vista la nota della direzione generale per il trasporto stradale  e

l'intermodalita' n. 12742 del 5 luglio 2016;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano   la

ripartizione e le modalita' di erogazione delle  risorse  finanziarie

relative all'anno 2016, nel limite di spesa pari a    25.347.868.  A

valere sulle suddette risorse, sono accantonati € 347.868 in un fondo

di riserva  a  copertura  di  eventuali  contenziosi  giurisdizionali

connessi con la gestione della presente misura.

  2. Le risorse di cui al comma 1, per € 25.000.000,  sono  destinati

ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per

conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente  iscritte

al registro elettronico nazionale e all'Albo degli  autotrasportatori

di  cose  per  conto  di  terzi,  per  il  rinnovo  e   l'adeguamento

tecnologico  del  parco  veicolare,  per   l'acquisizione   di   beni

strumentali  per  il  trasporto  intermodale,  nonche'  per  favorire

iniziative di collaborazione e di aggregazione  fra  le  imprese  del

settore, nei limiti  e  secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente

decreto.

  3. Le misure  di  incentivazione  sono  erogate  nel  rispetto  dei

principi generali e delle  disposizioni  settoriali  del  regolamento

generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

trattato, nonche',  ove  del  caso,  nel  rispetto  delle  condizioni

generali previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n.  595/2009  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

  4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli

importi di seguito specificati, corrispondenti  ad  una  quota  parte

delle risorse globalmente disponibili, pari a € 25.000.000:

    a) 7 milioni di euro per acquisizione, anche  mediante  locazione

finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto

di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  3,5

tonnellate  a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas   naturale

liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);

    b) 6,5 milioni di euro per  radiazione  per  rottamazione  o  per

esportazione al di  fuori  del  territorio  dell'Unione  europea,  di

veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o  superiore

a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli  nuovi  di

fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno

carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;

    c) 9 milioni di euro per acquisizione  anche  mediante  locazione

finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica,  per  il

trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC  596-5

e  per  il  trasporto  combinato  marittimo  dotati  di  ganci   nave

rispondenti alla normativa  IMO,  dotati  di  dispositivi  innovativi

volti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza

energetica;

    d)  2,5  milioni  di  euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante

locazione finanziaria, di casse  mobili  e  rimorchi  o  semirimorchi

portacasse,  cosi'  da  facilitare  l'utilizzazione   di   differenti

modalita' di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura

di carico.

  5. I  contributi,  di  cui  al  comma  4,  sono  erogabili  fino  a

concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di

tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti

nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere  rimodulata

con decreto del direttore della direzione generale per  il  trasporto

stradale e per l'intermodalita' qualora, per  effetto  delle  istanze

presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le

stesse non risultino sufficienti.

  6. Ove, a causa  dell'esaurimento  delle  risorse  disponibili  per

ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,

il  numero  delle  imprese  ammesse   al   beneficio   non   consenta

l'erogazione degli importi a  ciascuna  spettanti,  con  decreto  del

direttore della direzione generale per il trasporto  stradale  e  per

l'intermodalita'  si  procedera'  alla  riduzione  proporzionale  dei

contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree  rispetto  alle

quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

  7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui

all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di

garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini

di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per

gli investimenti di cui al comma  4  per  singola  impresa  non  puo'

superare € 600.000,00. Qualora l'importo  superi  tale  limite  viene

ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non

e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse

finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate

ammissibili.

  8. Al fine di evitare il superamento delle  intensita'  massime  di

aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del

17  giugno  2014,  e'  esclusa  la  cumulabilita',  per  le  medesime

tipologie di investimenti e per i  medesimi  costi  ammissibili,  dei

contributi previsti  dal  presente  decreto  con  altre  agevolazioni

pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai  sensi  del

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

  9. Non  si  procede  all'erogazione  del  contributo  nel  caso  di

trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto  degli  incentivi

nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della  domanda

e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni  di  cui

al comma 4 non  possono  essere  alienati  e  devono  rimanere  nella

disponibilita' del beneficiario del contributo fino  al  31  dicembre

2019, pena la revoca del contributo erogato.

 

                               Art. 2

              Importi dei contributi, costi ammissibili

                        e intensita' di aiuto

  1. Gli investimenti di cui al presente  decreto  sono  finanziabili

esclusivamente  se  avviati  in  data   posteriore   alla   data   di

pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed ultimati entro il 15 aprile 2017.

  2. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,

lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,

anche mediante locazione finanziaria, di:

    a) automezzi industriali pesanti nuovi  di  fabbrica  a  trazione

alternativa a metano CNG e elettrica di  massa  complessiva  a  pieno

carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a  7  tonnellate.  Il

contributo e' determinato in € 3.500 per ogni  veicolo  CNG  e  in 

10.000  per  ogni  veicolo  elettrico,   considerando   la   notevole

differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

    b) automezzi industriali pesanti nuovi  di  fabbrica  a  trazione

alternativa a metano CNG e  gas  naturale  liquefatto  LNG  di  massa

complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  7  tonnellate.  Il

contributo e' determinato in € 8.000  per  ogni  veicolo  a  trazione

alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo  a  trazione

alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando  la  notevole

differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.

  3. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,

lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la  radiazione  per

rottamazione  o  per  esportazione  al  di   fuori   del   territorio

dell'Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico

pari o superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,

anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  automezzi   industriali

pesanti nuovi di  fabbrica,  adibiti  al  trasporto  merci  di  massa

complessiva a pieno  carico  pari  o  superiore  a  11,5  tonnellate,

conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI. Il  contributo  e'

determinato in € 7.000 per ogni veicolo radiato avuto riguardo,  alla

luce di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del Regolamento (CE) n.

595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18  giugno  2009,

al sovra costo necessario per  la  acquisizione  di  un  veicolo  che

soddisfi i limiti di emissione Euro  VI  in  sostituzione  di  quello

radiato.

  4. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,

lettera c) del presente decreto, sono  finanziabili  le  acquisizioni

anche mediante locazione finanziaria,  di  rimorchi  e  semirimorchi,

nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti

alla normativa UIC 596-5  e  per  il  trasporto  combinato  marittimo

dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno

un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente  decreto.

Il contributo viene determinato:

    a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese  nel

limite del 10 per cento del costo di acquisizione in  caso  di  medie

imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese,  con

un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio.  Le  acquisizioni

sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito  di  un  programma  di

investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento,  ampliare  uno

stabilimento  esistente,   diversificare   la   produzione   di   uno

stabilimento  mediante  prodotti  nuovi  aggiuntivi   o   trasformare

radicalmente il processo produttivo complessivo di  uno  stabilimento

esistente;

    b) per le acquisizioni effettuate da imprese  che  non  rientrano

tra le piccole e medie imprese  in    1.500,  tenuto  conto  che  e'

possibile incentivare il 40 per cento della differenza di  costo  tra

tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e

veicoli equivalenti stradali;

  5. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,

lettera d) del presente decreto, sono finanziabili  le  acquisizioni,

effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse

mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse. Il contributo  viene

determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto  all'acquisto

di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l'acquisto di ciascun

insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

  6. I contributi di cui ai commi precedenti sono maggiorati  del  10

per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e

medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,

nei seguenti casi:

    a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 5. A tal  fine  gli

interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda

di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi

e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle  unita'  di  lavoro

dipendenti (ULA) e il volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo

esercizio fiscale;

    b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate

da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  file  gli

interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda

di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto

a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.

3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

  Le maggiorazioni di cui al presente  comma  sono  cumulabili  e  si

applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

 

                               Art. 3

         Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti

  1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui  all'art.  2  gli

aspiranti  ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,   a   pena   di

inammissibilita',  la  prova  documentale  che   i   beni   acquisiti

possiedono  le  caratteristiche  tecniche  richieste   dal   presente

decreto.

  2. Con decreto  del  direttore  della  direzione  generale  per  il

trasporto stradale e per l'intermodalita', da emanarsi entro quindici

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,

sono definite le modalita' di dimostrazione dei  suddetti  requisiti.

Con il medesimo decreto sono definite le modalita'  di  presentazione

delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.

 

                               Art. 4

                  Destinatari della misura di aiuto

  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per

conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti

dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,

titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e

II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico  nazionale

istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo  e

del Consiglio del 21 ottobre 2009.

  2. Le modalita' di presentazione  delle  domande  e  i  conseguenti

adempimenti  gestionali  relativi  all'istruttoria  delle   richieste

pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.

 

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua

pubblicazione.

    Roma, 19 luglio 2016

                                                  Il Ministro: Delrio

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,

registro n. 1, foglio n. 2771

 

                                                           Allegato 1

 

 

Dispositivi innovativi (art. 2, comma 4)

Spoiler laterali (ammesse dal Reg. UE N. 1230/2012, masse e dimensioni)

Appendici aerodinamiche posteriori

Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS(Electronic Braking System) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carchi parziali o non uniformemente distribuiti.

Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento, RRC, inferiore a 8,0 kg/t (che corrisponde alle classi di efficienza energetica da A ad E) dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

Telematica indipendente collegata all'EBS (Electronic Braking System) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm)

Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata

Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno

Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo

 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 settembre 2016

Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016.

 

                        IL DIRETTORE GENERALE

          per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

 

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29

aprile 2015, n. 130 registrato dalla  Corte  dei  Conti  in  data  21

maggio 2015, recante  la  ripartizione  delle  risorse  destinate  al

settore  dell'autotrasporto  per  il  triennio   2015-2016-2017,   in

applicazione dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014,  n.

190;

  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma   1,   lettera   d)   del

summenzionato decreto interministeriale che destinava 40  milioni  di

euro a favore degli investimenti nel settore  dell'autotrasporto  per

l'anno 2016;

  Vista la legge 28 dicembre  2015,  n.  209,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2016  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la  tabella

10 allegata alla suddetta legge;

  Considerato che i fondi effettivamente disponibili per l'anno  2016

ai fini del finanziamento delle misure a favore  degli  investimenti,

di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto  interministeriale

29 aprile 2015, risultano pari ad € 35.347.868;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  5

luglio 2016 n. 231 che ha rimodulato, per la sola annualita' 2016, la

ripartizione delle risorse di cui  al  succitato  decreto  29  aprile

2015, diminuendo la quota parte destinata  agli  investimenti  di  10

milioni di euro;

  Considerato, pertanto, che  la  somma  destinata  al  finanziamento

delle   misure   a   favore   degli    investimenti    nel    settore

dell'autotrasporto per l'annualita' 2016 e' ridotta a € 25.347.868;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

19 luglio 2016 n.  243  recante  le  modalita'  di  erogazione  delle

risorse destinate per l'anno 2016  all'incentivazione  di  iniziative

imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto di merci;

  Visto in  particolare  l'art.  3,  comma  2  del  suddetto  decreto

ministeriale che rinvia ad  un  successivo  decreto  dirigenziale  la

disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli aspiranti

ai benefici dei requisiti di ammissibilita' ai contributi, nonche' le

modalita' di presentazione delle domande di  ammissione  ai  benefici

medesimi;

  Considerato che le misure  di  aiuto  a  favore  del  settore  sono

inquadrate nella cornice giuridica di  cui  al  regolamento  (UE)  n.

651/2014 della Commissione del 17 giugno  2014  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in  particolare  l'art.  2,

paragrafo  1,  punto  29  e  l'art.  17  che  consentono  aiuti  agli

investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli

articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare

il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a

future norme dell'Unione europea;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato  di

concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  25  gennaio

2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016);

  Visto l'art. 103, comma 1 del Codice della  Strada  come  novellato

dall'art. 1, comma 964 della legge n. 208/2015;

  Vista, quanto alla radiazione dei veicoli per esportazione in Paesi

extra  UE,  la  lettera  circolare  dell'Automobile   Club   d'Italia

005/0005628/16 del 6 luglio 2016;

  Ritenuto pertanto di dover disporre in  ordine  alle  modalita'  di

presentazione  delle  istanze  di  ammissione  ai  benefici  ed  alla

documentazione tecnica e amministrativa da allegare alle domande;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                              Finalita'

  1. Il presente decreto disciplina le  modalita'  operative  per  la

gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei  trasporti  19  luglio  2016  n.  243  con

specifico riferimento allo svolgimento dell'attivita' istruttoria, ai

termini di presentazione delle domande  di  ammissione  ai  benefici,

nonche'  alle  modalita'  di  dimostrazione  dei  relativi  requisiti

tecnici richiesti.

 

                               Art. 2

 Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande

  1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1,  comma

4, lettere a), b), c), d) di cui D.M. 19 luglio 2016 n.  243  possono

proporre domanda le imprese di autotrasporto di  cose  per  conto  di

terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti  dall'aggregazione

di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo  I,

o del libro V, titolo X, capo II, sezioni  II  e  II-bis  del  Codice

Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale  istituito  dal

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del  Consiglio

del 21 ottobre 2009.

  2. Ogni impresa, anche  se  associata  ad  un  consorzio  o  a  una

cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  contributo.  La

verifica dell'unicita' delle domande avverra' sulla base  del  numero

di partita  IVA  delle  imprese  richiedenti;  all'uopo  le  imprese,

singolarmente o attraverso le loro  aggregazioni,  dovranno  indicare

chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o

di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.

  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a

partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il  termine  perentorio  del  15

aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con  firma

digitale dal rappresentante  legale  dell'impresa,  del  consorzio  o

della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche  modalita'  che

saranno pubblicate, a partire  dal  10  ottobre  2016  sul  sito  del

Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   nella   sezione

«autotrasporto» - «contributi ed incentivi».

  4. Contestualmente alla domanda elettronica  di  cui  al  comma  3,

l'interessato  dichiara  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto   del

Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  non

rientrare tra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,  successivamente  non

rimborsato,  ovvero  depositato  in  un  conto  bloccato,  gli  aiuti

individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,

nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non  e'

sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura  di  liquidazione

volontaria,  e  che  non  si  trova  nelle  condizioni   per   essere

qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto  disposto  dal

regolamento (UE) n. 651/2014.

  5. Ai  fini  della  proponibilita'  delle  domande,  gli  aspiranti

beneficiari, dovranno comprovare il  possesso  delle  caratteristiche

tecniche  dei  beni  acquisiti  contestualmente   alla   domanda   di

ammissione  ai  benefici  secondo  quanto  indicato  negli   articoli

seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di  esclusione,  tutta

la documentazione richiesta. Scaduto il termine per la  presentazione

telematica della domanda non sono ammissibili ulteriori  trasmissioni

di documentazione.

 

                               Art. 3

Modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base

                              giuridica

  1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di

autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di  merci  di

massa complessiva a pieno carico da 3,5 a  7  tonnellate  a  trazione

alternativa a metano CNG o elettrica, ovvero pari  o  superiori  a  7

tonnellate, a trazione  alternativa  a  metano  CNG  e  gas  naturale

liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a

pena di  inammissibilita',  la  prova  documentale  come  di  seguito

specificato:

    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia

della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di

immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione

civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione

sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in  vigore

del presente decreto;

    documentazione tecnica del costruttore attestante la  sussistenza

delle caratteristiche tecniche  previste  dal  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.

  2. Quanto alla radiazione per rottamazione o  per  esportazione  in

Paesi extra UE di veicoli commerciali di massa  complessiva  a  pieno

carico pari o superiore a 11,5 tonnellate unitamente all'acquisizione

anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  autoveicoli,  nuovi  di

fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a  pieno

carico pari o superiori a 11,5  tonnellate  conformi  alla  normativa

euro VI gli aspiranti  ai  benefici  hanno  l'onere  di  produrre  la

documentazione  attestante  la  sussistenza  dei  seguenti  requisiti

tecnici e condizioni:

    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia

della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di

immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione

civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione

sia avvenuta in data successiva all'entrata in  vigore  del  presente

decreto;

    contestuale radiazione per rottamazione ovvero  per  esportazione

in Paesi extra UE di veicoli di classe anti inquinamento inferiore ad

euro VI. A tal fine l'aspirante ai benefici:

      a) In  caso  di  radiazione  per  rottamazione  l'aspirante  al

beneficio dovra'  comunicare  il  numero  di  targa  del/dei  veicoli

radiati  onde  consentire  all'Ufficio   procedente   di   verificare

l'avvenuta  radiazione  mediante  interrogazione  presso  il   Centro

Elaborazione Dati del Ministero.

      b) in  caso  di  radiazione  per  esportazione  l'aspirante  al

beneficio dovra' produrre una stampa della notifica  di  esportazione

con esito «uscita  conclusa»  ottenuta  consultando  l'apposito  link

«tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)»,  ovvero

in  alternativa  mediante   produzione   di   idonea   documentazione

rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita

del veicolo dal territorio dell'Unione Europea.

  3. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di

rimorchi  e  semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per  il   trasporto

combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il

trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla

normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi  volti  a  conseguire

maggiori standard di sicurezza e  di  efficienza  energetica  di  cui

all'allegato 1 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei

trasporti 19 luglio 2016 n. 243,  gli  aspiranti  ai  benefici  hanno

l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova  documentale

come di seguito specificato:

    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia

della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di

immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione

civile    competente),    ai    fini    della    dimostrazione    che

l'immatricolazione sia avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in

vigore del presente decreto;

    attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore  circa  la

sussistenza delle caratteristiche tecniche  dei  semirimorchi  ed  in

particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC

596-5 quanto ai veicoli idonei al  trasporto  combinato  ferroviario,

ovvero per il trasporto combinato marittimo,  dotati  di  ganci  nave

rispondenti alla normativa IMO;

    documentazione comprovante  l'installazione  di  almeno  uno  dei

dispositivi di cui all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.

    Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese,  oltre

alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

      dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del  decreto  del

Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  sottoscritta  dal  legale

rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo  procuratore   speciale,

attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito  di

un  programma  di  investimenti   destinato   a   creare   un   nuovo

stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,  diversificare  la

produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi  aggiuntivi  o

trasformare radicalmente il processo produttivo  complessivo  di  uno

stabilimento esistente;

      dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e  per  gli  effetti

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445

sottoscritta dal legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo

procuratore speciale attestante il  numero  delle  unita'  di  lavoro

addette ( ULA ) ed il volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo

esercizio fiscale.

  4. Quanto all'acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,

di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse

gli aspiranti ai benefici  hanno  l'onere  di  produrre,  a  pena  di

inammissibilita', la seguente documentazione:

    contratto,  ovvero  ordinativo  d'acquisto  di  data   posteriore

all'entrata in vigore  del  D.M.  n.  243/2016,  da  cui  risulti  il

rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio  per

ogni gruppo;

    documentazione da  cui  risulti  che  la  consegna  dei  beni  e'

avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  presente

decreto;

    attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore  circa  la

sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza  alla

normativa internazionale in materia.

  5. La concessione dei contributi e' subordinata, in ogni caso, alla

dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o  la

data di consegna dei beni di cui al comma 4, sia avvenuta  in  Italia

fra la data di pubblicazione  del  presente  decreto  ed  il  termine

stabilito  per  la  conclusione  dell'investimento.  In  nessun  caso

saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate

all'estero,  ne'  i  veicoli  immatricolati  all'estero,   anche   se

successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

 

                               Art. 4

                         Delle maggiorazioni

  1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del  contributo  di

cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 gli aspiranti al beneficio  ove

ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda:

    a)  Ai  fini  del  riconoscimento  della  maggiorazione  per   le

tipologie di investimento di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 5 del  D.M.

19 luglio 2016 n. 243, in caso di piccole e medie imprese secondo  la

definizione di cui alla normativa europea, gli interessati  medesimi,

ove ne abbiano  fatto  espressa  richiesta  nella  domanda,  dovranno

trasmettere in  allegato  alla  medesima,  dichiarazione  sostitutiva

redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del  Presidente  della

Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  sottoscritta   dal   legale

rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo   procuratore   speciale

attestante il numero delle unita' di lavoro addette (  ULA  )  ed  il

volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

    b)  Ai  fini  del  riconoscimento  della  maggiorazione  per   le

acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una  rete  di  imprese

gli interessati dovranno trasmettere,  all'atto  della  presentazione

della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di  rete

redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del  decreto-legge

10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

  2. Laddove la qualita'  di  piccola  o  media  impresa  costituisce

requisito per ricevere il contributo (art. 2,  comma  4,  lett.  a)),

nessuna  ulteriore  maggiorazione  per  il  possesso   del   medesimo

requisito puo' essere riconosciuta.

 

                               Art. 5

             Prova del perfezionamento dell'investimento

  1.   Ai   fini   della    prova    dell'avvenuto    perfezionamento

dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno  l'onere

di trasmettere, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti,

il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla  data  di

pubblicazione del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti n.  243/2016  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana,  nonche'  prova   dell'integrale   pagamento   del   prezzo

attraverso  la  produzione   della   relativa   fattura   debitamente

quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni di cui  all'art.  3,

comma  3  del  presente  decreto,  anche  il  prezzo  pagato  per   i

dispositivi innovativi.

  2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali  si

chiede il beneficio siano redatti in lingua  straniera,  dovranno,  a

pena di esclusione, essere tradotti in  lingua  italiana  secondo  la

disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica

28   dicembre   2000   n.   445   (in   materia   di   documentazione

amministrativa).

  3. In ragione della sua peculiare  natura  ove  l'acquisizione  dei

beni si perfezioni mediante  contratto  di  leasing  finanziario  (da

trasmettere unitamente alla  domanda  per  accedere  ai  contributi),

l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare  il  pagamento  dei

canoni in scadenza alla data di invio della  domanda.  La  prova  del

pagamento dei suddetti canoni puo'  essere  fornita  con  la  fattura

rilasciata all'utilizzatore dalla societa'  di  leasing,  debitamente

quietanzata, ovvero con copia della  ricevuta  dei  bonifici  bancari

effettuati  dall'utilizzatore  a  favore  della  suddetta   societa'.

Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita'  del  bene

attraverso la produzione di copia del verbale di  presa  in  consegna

del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo  di  tali  documenti

comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

 

                               Art. 6

                        Attivita' istruttoria

  1.    L'amministrazione,    per    l'espletamento    dell'attivita'

istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa'

Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede,  ferma  la

funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione,  all'esame

delle domande presentate nei termini e della documentazione  prodotta

a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione  di  cui  al

successivo comma 2,  qualora  sussistano  i  requisiti  previsti  dal

presente decreto, inserisce le domande accolte in  appositi  elenchi,

dandone  comunicazione  all'impresa  tramite  notifica  del  relativo

provvedimento di ammissione.

  2. Con decreto dirigenziale e'  nominata  una  Commissione  per  la

validazione dell'istruttoria delle domande  presentate,  composta  da

Presidente, individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio

presso il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari

generali ed il  personale,  e  due  componenti,  individuati  tra  il

personale di area III, in servizio presso il  medesimo  Dipartimento,

nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.

  3. Qualora in esito ad una prima  fase  istruttoria,  si  ravvisino

lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni

agli interessati, fissando un  termine  perentorio  non  superiore  a

quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa  medesima  non

abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non  sia  ritenuto

soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla  sola  base  della

documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta  di

integrazione  istruttoria   e'   dovuta   per   la   mancanza   della

documentazione che  doveva  essere  trasmessa  dagli  interessati  al

momento della presentazione della domanda a pena  di  esclusione  dal

beneficio.

  4.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei

requisiti previsti a pena di  esclusione,  l'Amministrazione  esclude

senz'altro l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato.

 

                               Art. 7

                        Verifiche e controlli

  1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'amministrazione  di

procedere   con   ulteriori   accertamenti   in    data    successiva

all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di  autotutela,

con l'annullamento della concessione del  contributo,  e  correlativo

obbligo di  restituzione  ove  in  esito  alle  verifiche  effettuate

emergano  gravi  irregolarita'  in   relazione   alle   dichiarazioni

sostitutive rese dall'acquirente, nonche' nei casi previsti dall'art.

1, commi 8 e 9 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei

trasporti 19 luglio 2016 n. 243.

  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

    Roma, 7 settembre 2016

 

                                      Il direttore generale: Finocchi