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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 16 settembre
2016
Circolare n. 156/2016
Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per
investimenti – Apertura termini del 20 ottobre 2016 - D.M. 19.7.2016, D.D.
7.9.2016, su G.U. n.216 del 15.9.2016.
Con i
decreti indicati in oggetto, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha
disciplinato l’erogazione degli stanziamenti per investimenti a favore delle
imprese di autotrasporto merci, pari a 25 milioni di euro.
Le
domande per i finanziamenti potranno essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine
perentorio del 15 aprile 2017, esclusivamente in via telematica seguendo le
modalitŕ che saranno consultabili a partire dal 10 ottobre sul sito del
Ministero (sezione “autotrasporto”, voce “contributi ed incentivi”).
Gli
investimenti agevolabili devono essere intrapresi nel periodo compreso tra il
16 settembre 2016 e il 15 aprile 2017. L’importo massimo ammissibile per
singola impresa č pari a 600 mila euro e i finanziamenti non sono cumulabili
con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle rientranti nel regime de
minimis. Gli investimenti non possono essere alienati fino al 31 dicembre 2019.
Le imprese aderenti a una rete di impresa possono ottenere su richiesta un
contributo maggiorato del 10 per cento; possono avere lo stesso beneficio le piccole
e medie imprese (fatturato fino a 50 milioni di euro; fino a 250 addetti), tranne
che per gli investimenti in rimorchi e semirimorchi.
Di
seguito si illustrano le varie tipologie di investimenti agevolabili.
Tipologia investimento |
Caratteristiche |
Contributo erogabile (euro) |
|
Trazione
alternativa a metano CNG |
3.500 |
Automezzi
da 3,5 a 7 tonn |
|
|
|
Trazione
elettrica |
10.000 |
|
|
|
|
Trazione
alternativa a metano CNG |
8.000 |
Automezzi
sup.ri 7 tonn |
|
|
|
Trazione a gas
naturale liquefatto GNL |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
Automezzi
EURO VI pari/ superiori a 11,5 tonn con contestuale rottamazione di altro
mezzo pari/superiore a 11,5 tonn |
Non
vincolante |
7.000 |
Rimorchi
e Semirimorchi per il trasporto combinato ferroviari(1) |
Rispondenza
alla normativa UIC 596-5 (combinato ferroviario) Dotazione
di ganci nave rispondenti alla normativa IMO (combinato marittimo) Dotazione
di almeno un dispositivo innovativo (2) |
1.500
(per imprese di maggiore dimensione) 10%
del costo di acquisizione (medie imprese) 20%
del costo di acquisizione (piccole imprese) Entro
un massimo di 5.000 euro a mezzo |
Gruppi
di 8 casse mobili con 1 rimorchio o semirimorchio portacasse |
|
8.500 |
(1) Gli acquisti di
rimorchi e semirimorchi sono ammissibili solo se sostenute nell’ambito di un
programma di investimenti per la creazione di un nuovo stabilimento, o
l’ampliamento di uno stabilimento esistente, o la diversificazione della
produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, o la
trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente.
(2) Sono dispositivi
innovativi: gli spoiler laterali, le appendici aerodinamiche posteriori, i
dispositivi elettronici gestiti da centrali EBS per la distribuzione del carico
sugli assali in caso di carichi parziali non uniformemente distribuiti; gli
pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotomanto, RRC,
inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System; la Telematica
indipendente collegata all’EBS in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di
rimorchi e semirimorchi; i dispositivi elettronici gestiti da centrali EBS per
ausilio della sterzata; il sistema elettronico di controllo dell’usura delle
pastiglie freno; il sistema elettronico di controllo dell’altezza del veicolo.
Ogni
impresa puň presentare una sola domanda di finanziamento; i controlli vengono
eseguiti sulla base del numero di partita Iva che č un elemento essenziale
della domanda, pena l’esclusione della domanda stessa.
Ai
fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento i richiedenti
devono trasmettere i contratti di acquisizione e la prova dell’integrale
pagamento del prezzo; in caso di leasing occorre comprovare il pagamento dei
canoni in scadenza alla data di invio della domanda.
L’attivitŕ
istruttoria verrŕ svolta dalla RAM (Rete Autostrade Mediterranee SpA. I
contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni
tipologia di investimento; la ripartizione puň essere rimodulata con decreto
direttoriale. Qualora le risorse per ciascuna area dovessero essere
insufficienti anche dopo la rimodulazione, gli importi dei contributi saranno
ridotti proporzionalmente.
Daniela Dringoli |
Allegati
due |
Responsabile di Area |
D/d |
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale č consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.216 del 15.9.2016
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 luglio 2016
Modalita' di erogazione delle
risorse per investimenti a favore delle
imprese di autotrasporto, per
l'annualita' 2016.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma
150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
che
autorizza, a decorrere dall'anno 2015 e per un triennio, la
spesa di
250 milioni di euro
annui per interventi
in favore del
settore
dell'autotrasporto;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
29 aprile 2015, n.
130, recante la
ripartizione delle risorse
destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio
2015-2017, in
applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge 23
dicembre
2014, n. 190;
Visto in particolare
l'art. 1, comma 1,
lettera d) del
citato
decreto interministeriale che destina 40 milioni di
euro a favore
degli investimenti nel settore dell'autotrasporto;
Vista la legge 28
dicembre 2015, n.
209, recante «Bilancio
di
previsione dello Stato
per l'anno finanziario
2016 e bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare
la tabella
10 allegata alla suddetta legge;
Visto il decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze 28
dicembre 2015 recante «ripartizione in capitoli delle unita'
di voto
parlamentare relative al
bilancio di previsione
dello Stato per
l'anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016-2018», che
prevede
l'iscrizione, per l'anno 2016 di € 35.347.868 sul capitolo 7309 -
Fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto - dello
stato di
previsione della spesa
del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti;
Considerato pertanto
che, in relazione agli stanziamenti disposti
ai sensi del citato decreto
del Ministro dell'economia
e delle
finanze 28 dicembre 2015,
i fondi destinati
per l'anno 2016
al
finanziamento delle
misure a favore
degli investimenti, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera
d) del decreto
interministeriale 29
aprile 2015, sono pari a € 35.347.868;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 5
luglio 2016, n. 231 che ha
modificato, per l'annualita'
2016, la
ripartizione delle risorse di cui al predetto decreto 29 aprile
2015,
n. 130 e che, pertanto, la somma destinata per
l'anno corrente al
finanziamento delle misure a favore degli investimenti e'
ridotta a €
25.347.868;
Visto il regolamento
(UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato,
ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che
consentono aiuti agli investimenti a favore delle
piccole e medie
imprese, nonche' gli articoli 36
e 37 che
consentono aiuti agli
investimenti per innalzare
il livello della
tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto il regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
di importo
minore «de minimis»;
Visto il decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, 25 gennaio
2016
recante «Nuova
disciplina per la
concessione ed erogazione
del
contributo in relazione a finanziamenti bancari
per l'acquisto di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e
medie
imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 8,
relativi agli
investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti il
cumulo
delle agevolazioni;
Preso atto della
perdurante esigenza di
prevedere misure volte
all'incentivazione del processo di rinnovo del parco
veicolare delle
imprese di autotrasporto ed in particolare di incentivare l'acquisto
di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas
naturale e
biometano onde assicurare un minor livello di
emissioni inquinanti
nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe
percorrenze,
al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;
Ritenuto opportuno
incentivare l'acquisizione di
rimorchi e
semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e a
diversificare
la produzione, massimizzando l'utilizzo di modalita' alternative
al
trasporto stradale, nonche' l'acquisto di beni capitali destinati al
trasporto intermodale, ovvero casse mobili
e rimorchi portacasse,
anche al fine di ottimizzare la catena logistica;
Considerato che l'incentivazione per
l'acquisto di rimorchi
e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non
ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza
e di
efficienza energetica, nonche' di casse mobili
in connessione con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere diretta
a tutte le
imprese nel limite
del 40 per
cento dei costi
di investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o
per andare
oltre le norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini
della individuazione dei costi ammissibili
e dei relativi contributi,
ai sensi del
Regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17
giugno 2014,
occorre fare riferimento, in via generale, al sovraccosto necessario
per acquisire la
tecnologia piu' evoluta
da un punto
di vista
tecnologico ed ambientale;
Visto l'art. 10, comma
2, del regolamento (CE)
n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del
Consiglio del 18
giugno 2009, relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e
dei motori riguardo
alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la
possibilita'
della concessione di
incentivi finanziari per
la demolizione di
veicoli non conformi al regolamento stesso;
Considerata la necessita'
che la previsione
della radiazione,
tramite rottamazione o
esportazione, al di
fuori del territorio
dell'Unione europea, dei veicoli piu' obsoleti si
coniughi con il
rinnovo del parco
veicolare, ottimizzando cosi'
gli effetti
favorevoli
sull'ambiente e sulla
sicurezza della circolazione
stradale;
Ritenuto che l'insieme
degli interventi di cui sopra, unito ad
una
maggiorazione degli incentivi a favore delle
reti di imprese
che
effettuano gli investimenti
previsti, consente di
dare un primo
impulso al rinnovamento ed alla
ristrutturazione del settore,
con
particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo
sviluppo dei
servizi logistici ed
al riequilibrio modale,
anche andando ad
incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore
stesso;
Visto l'art. 6 della
legge 25 febbraio
2008, n. 34,
recante
«Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita'
europee» (Legge
comunitaria 2007), che prevede l'onere, per gli aspiranti ai
benefici
finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra
coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un
conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
Visto l'art. 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la
gestione, nel rispetto
dei principi comunitari
e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle
quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo
a quello
esercitato su propri servizi e
che svolgono la
propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato;
Sentite le principali
associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Vista la nota della direzione
generale per il trasporto stradale e
l'intermodalita' n. 12742 del 5 luglio 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di
applicazione
1. Le
disposizioni del presente
decreto disciplinano la
ripartizione e le modalita' di erogazione delle risorse
finanziarie
relative all'anno 2016, nel limite di spesa pari a €
25.347.868. A
valere sulle suddette risorse, sono accantonati € 347.868 in un
fondo
di riserva a copertura
di eventuali contenziosi
giurisdizionali
connessi con la gestione della presente misura.
2. Le risorse di cui al
comma 1, per € 25.000.000, sono destinati
ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di
merci per
conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte
al registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori
di cose per
conto di terzi,
per il rinnovo
e l'adeguamento
tecnologico del parco
veicolare, per l'acquisizione di
beni
strumentali per il
trasporto intermodale, nonche'
per favorire
iniziative di collaborazione e di aggregazione fra
le imprese del
settore, nei limiti
e secondo le
modalita' di cui
al presente
decreto.
3. Le misure di
incentivazione sono erogate
nel rispetto dei
principi generali e delle
disposizioni settoriali del
regolamento
generale di esenzione (UE)
n. 651/2014 della
Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con
il mercato comune in
applicazione degli articoli
107 e 108
del
trattato, nonche',
ove del caso,
nel rispetto delle
condizioni
generali previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 595/2009
del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
4. Ad ogni tipologia dei
seguenti investimenti sono
destinati gli
importi di seguito specificati, corrispondenti ad
una quota parte
delle risorse globalmente disponibili, pari a € 25.000.000:
a) 7 milioni di euro
per acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5
tonnellate a trazione
alternativa a metano
CNG, gas naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);
b) 6,5 milioni di euro
per radiazione per
rottamazione o per
esportazione al di
fuori del territorio
dell'Unione europea, di
veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore
a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi
di
fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a
pieno
carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;
c) 9 milioni di euro
per acquisizione anche mediante
locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica,
per il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5
e per il
trasporto combinato marittimo
dotati di ganci
nave
rispondenti alla normativa
IMO, dotati di
dispositivi innovativi
volti a conseguire maggiori standard di sicurezza
e di efficienza
energetica;
d) 2,5
milioni di euro
per l'acquisizione, anche
mediante
locazione finanziaria, di casse
mobili e rimorchi
o semirimorchi
portacasse, cosi' da
facilitare l'utilizzazione di
differenti
modalita' di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna
rottura
di carico.
5. I contributi,
di cui al
comma 4, sono
erogabili fino a
concorrenza delle risorse
disponibili per ogni
raggruppamento di
tipologie di investimenti.
La ripartizione degli
stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata
con decreto del direttore della direzione generale per il
trasporto
stradale e per l'intermodalita' qualora, per effetto
delle istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in
cui le
stesse non risultino sufficienti.
6. Ove, a causa dell'esaurimento delle
risorse disponibili per
ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al
comma 5,
il numero delle
imprese ammesse al
beneficio non consenta
l'erogazione degli importi a
ciascuna spettanti, con
decreto del
direttore della direzione generale per il trasporto stradale
e per
l'intermodalita' si procedera'
alla riduzione proporzionale
dei
contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto
alle
quali le risorse si sono rivelate insufficienti.
7. Al fine di garantire
il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del
citato regolamento (UE)
n. 651/2014, nonche'
di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo
ammissibile per
gli investimenti di cui al comma
4 per singola
impresa non puo'
superare € 600.000,00. Qualora l'importo superi
tale limite viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale
soglia non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle
risorse
finanziarie rispetto alle
richieste pervenute e
dichiarate
ammissibili.
8. Al fine di evitare il
superamento delle intensita' massime
di
aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del
17 giugno 2014,
e' esclusa la
cumulabilita', per le
medesime
tipologie di investimenti e per i medesimi
costi ammissibili, dei
contributi previsti
dal presente decreto
con altre agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi
del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013.
9. Non si
procede all'erogazione del
contributo nel caso
di
trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli
incentivi
nel periodo intercorrente fra la data di presentazione
della domanda
e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i
beni di
cui
al comma 4 non
possono essere alienati
e devono rimanere
nella
disponibilita' del beneficiario del contributo fino al
31 dicembre
2019, pena la revoca del contributo erogato.
Art. 2
Importi dei contributi, costi
ammissibili
e intensita' di aiuto
1. Gli investimenti di
cui al presente decreto sono
finanziabili
esclusivamente se avviati
in data posteriore
alla data di
pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ultimati entro il 15 aprile 2017.
2. In relazione agli
investimenti di cui
all'art. 1, comma
4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria, di:
a) automezzi
industriali pesanti nuovi di fabbrica
a trazione
alternativa a metano CNG e elettrica di massa
complessiva a pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7
tonnellate. Il
contributo e' determinato in € 3.500 per ogni veicolo
CNG e in €
10.000 per ogni
veicolo elettrico, considerando la
notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) automezzi
industriali pesanti nuovi di fabbrica
a trazione
alternativa a metano CNG e
gas naturale liquefatto
LNG di massa
complessiva a pieno carico
pari o superiore
a 7 tonnellate.
Il
contributo e' determinato in € 8.000 per
ogni veicolo a trazione
alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo a
trazione
alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la
notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
3. In relazione agli
investimenti di cui
all'art. 1, comma
4,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la radiazione
per
rottamazione o per
esportazione al di
fuori del territorio
dell'Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno
carico
pari o superiore a 11,5
tonnellate, con contestuale
acquisizione,
anche mediante locazione
finanziaria, di automezzi
industriali
pesanti nuovi di
fabbrica, adibiti al
trasporto merci di
massa
complessiva a pieno
carico pari o
superiore a 11,5
tonnellate,
conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI. Il contributo
e'
determinato in € 7.000 per ogni veicolo radiato avuto
riguardo, alla
luce di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del Regolamento
(CE) n.
595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2009,
al sovra costo necessario per
la acquisizione di
un veicolo che
soddisfi i limiti di emissione Euro VI
in sostituzione di quello
radiato.
4. In relazione agli
investimenti di cui
all'art. 1, comma
4,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili
le acquisizioni
anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi,
nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario
rispondenti
alla normativa UIC 596-5
e per il
trasporto combinato marittimo
dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di
almeno
un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Il contributo viene determinato:
a) per le acquisizioni
effettuate da piccole e medie imprese
nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso
di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole
imprese, con
un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio. Le
acquisizioni
sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di
un programma di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare
uno
stabilimento
esistente, diversificare la
produzione di uno
stabilimento
mediante prodotti nuovi
aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno
stabilimento
esistente;
b) per le acquisizioni
effettuate da imprese che non
rientrano
tra le piccole e medie imprese
in € 1.500,
tenuto conto che e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo
tra
tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo
innovativo e
veicoli equivalenti stradali;
5. In relazione agli
investimenti di cui
all'art. 1, comma
4,
lettera d) del presente decreto, sono finanziabili le
acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8
casse
mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse. Il
contributo viene
determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto
di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l'acquisto di
ciascun
insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
6. I contributi di cui
ai commi precedenti sono maggiorati
del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di
piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano
espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni
di cui ai commi 2, 3 e 5. A tal
fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della
domanda
di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai
sensi
e per gli effetti del decreto
del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unita'
di lavoro
dipendenti (ULA) e il volume
del fatturato conseguito
nell'ultimo
esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni
di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti
ad una rete
di imprese. A
tal file gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della
domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al
punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui
all'art.
3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Le maggiorazioni di cui
al presente comma sono
cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
Art. 3
Modalita' di dimostrazione dei
requisiti richiesti
1. In relazione alla
acquisizione dei beni di cui
all'art. 2 gli
aspiranti ai benefici
hanno l'onere di
fornire, a pena
di
inammissibilita', la prova
documentale che i
beni acquisiti
possiedono le caratteristiche tecniche
richieste dal presente
decreto.
2. Con decreto del
direttore della direzione
generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita', da emanarsi entro
quindici
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto,
sono definite le modalita' di dimostrazione dei suddetti
requisiti.
Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di
presentazione
delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.
Art. 4
Destinatari della misura di
aiuto
1. Possono proporre
domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi,
nonche' le strutture
societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro
V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II,
sezioni II e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale
istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009.
2. Le modalita' di
presentazione delle domande
e i conseguenti
adempimenti
gestionali relativi all'istruttoria delle
richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma
2.
Il presente decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua
pubblicazione.
Roma, 19 luglio 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del
mare,
registro n. 1, foglio n. 2771
Allegato 1
Dispositivi innovativi (art. 2, comma 4) |
Spoiler laterali (ammesse
dal Reg. UE N. 1230/2012, masse e dimensioni) |
Appendici aerodinamiche posteriori
|
Dispositivi elettronici gestititi
da centraline EBS(Electronic Braking System) per la distribuzione del carico
sugli assali in caso di carchi parziali o non uniformemente distribuiti. |
Pneumatici di classe C3 con
coefficiente di resistenza al rotolamento, RRC, inferiore a 8,0 kg/t (che corrisponde
alle classi di efficienza energetica da A ad E) dotati di Tyre Pressure
Monitoring System (TPMS) |
Telematica indipendente collegata
all'EBS (Electronic Braking System) in grado di valutare l'efficienza di
utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) |
Dispositivi elettronici gestititi
da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata |
Sistema elettronico di controllo
dell'usura delle pastiglie freno |
Sistema elettronico di controllo
dell'altezza del tetto veicolo |
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 settembre 2016
Disposizioni di attuazione
del decreto 19 luglio 2016.
IL
DIRETTORE GENERALE
per il trasporto
stradale e per l'intermodalita'
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 29
aprile 2015, n. 130 registrato dalla Corte
dei Conti in data 21
maggio 2015, recante
la ripartizione delle risorse
destinate al
settore
dell'autotrasporto per il
triennio 2015-2016-2017, in
applicazione dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre
2014, n.
190;
Visto in
particolare l'art. 1,
comma 1, lettera
d) del
summenzionato decreto interministeriale che destinava 40 milioni
di
euro a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto per
l'anno 2016;
Vista la legge 28
dicembre 2015, n.
209, recante «Bilancio
di
previsione dello Stato
per l'anno finanziario
2016 e bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare
la tabella
10 allegata alla suddetta legge;
Considerato che i fondi
effettivamente disponibili per l'anno
2016
ai fini del finanziamento delle misure a favore degli
investimenti,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale
29 aprile 2015, risultano pari ad € 35.347.868;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 5
luglio 2016 n. 231 che ha rimodulato, per la sola annualita'
2016, la
ripartizione delle risorse di cui al
succitato decreto 29 aprile
2015, diminuendo la quota parte destinata agli
investimenti di 10
milioni di euro;
Considerato, pertanto,
che la
somma destinata al
finanziamento
delle misure a
favore degli investimenti nel
settore
dell'autotrasporto per l'annualita' 2016 e' ridotta a €
25.347.868;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
19 luglio 2016 n.
243 recante le
modalita' di erogazione
delle
risorse destinate per l'anno 2016 all'incentivazione di
iniziative
imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto di merci;
Visto in particolare
l'art. 3, comma
2 del suddetto
decreto
ministeriale che rinvia ad
un successivo decreto
dirigenziale la
disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli
aspiranti
ai benefici dei requisiti di ammissibilita' ai contributi,
nonche' le
modalita' di presentazione delle domande di ammissione
ai benefici
medesimi;
Considerato che le
misure di aiuto
a favore del
settore sono
inquadrate nella cornice giuridica di cui
al regolamento (UE)
n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare
l'art. 2,
paragrafo 1, punto
29 e l'art.
17 che consentono
aiuti agli
investimenti a favore delle piccole e
medie imprese, nonche'
gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per
innalzare
il livello della
tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a
future norme dell'Unione europea;
Visto il decreto del
Ministro dello sviluppo economico adottato
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 25 gennaio
2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo
2016);
Visto l'art. 103, comma
1 del Codice della Strada come
novellato
dall'art. 1, comma 964 della legge n. 208/2015;
Vista, quanto alla
radiazione dei veicoli per esportazione in Paesi
extra UE, la
lettera circolare dell'Automobile Club
d'Italia
005/0005628/16 del 6 luglio 2016;
Ritenuto pertanto di
dover disporre in ordine alle
modalita' di
presentazione delle istanze
di ammissione ai
benefici ed alla
documentazione tecnica e amministrativa da allegare alle
domande;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto
disciplina le modalita' operative
per la
gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del
Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti 19 luglio
2016 n. 243
con
specifico riferimento allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria, ai
termini di presentazione delle domande di
ammissione ai benefici,
nonche' alle modalita'
di dimostrazione dei relativi requisiti
tecnici richiesti.
Art. 2
Termini, modalita' di compilazione e di
presentazione delle domande
1. Ai fini
dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma
4, lettere a), b), c), d) di cui D.M. 19 luglio 2016 n. 243
possono
proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose
per conto di
terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione
di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI,
capo I,
o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II
e II-bis del Codice
Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito
dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009.
2. Ogni impresa, anche se
associata ad un
consorzio o a una
cooperativa, puo' presentare
una sola domanda
di contributo. La
verifica dell'unicita' delle domande avverra' sulla base del
numero
di partita IVA delle
imprese richiedenti; all'uopo
le imprese,
singolarmente o attraverso le loro aggregazioni,
dovranno indicare
chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA
proprio o
di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.
3. Le domande per
accedere ai contributi devono essere presentate a
partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine
perentorio del 15
aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte
con firma
digitale dal rappresentante
legale dell'impresa, del
consorzio o
della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita'
che
saranno pubblicate, a partire
dal 10 ottobre
2016 sul sito
del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella
sezione
«autotrasporto» - «contributi ed incentivi».
4. Contestualmente alla
domanda elettronica di cui
al comma 3,
l'interessato
dichiara ai sensi
dell'art. 47 del
decreto del
Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000,
n. 445, di non
rientrare tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente non
rimborsato, ovvero depositato
in un conto
bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea,
nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del
decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa
non e'
sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di
liquidazione
volontaria, e che
non si trova
nelle condizioni per
essere
qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto disposto
dal
regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Ai fini
della proponibilita' delle
domande, gli aspiranti
beneficiari, dovranno comprovare il possesso
delle caratteristiche
tecniche dei beni
acquisiti contestualmente alla
domanda di
ammissione ai benefici
secondo quanto indicato
negli articoli
seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione,
tutta
la documentazione richiesta. Scaduto il termine per la presentazione
telematica della domanda non sono ammissibili ulteriori trasmissioni
di documentazione.
Art. 3
Modalita' di dimostrazione
dei requisiti tecnici richiesti dalla base
giuridica
1. Quanto
all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al
trasporto di merci
di
massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7
tonnellate a trazione
alternativa a metano CNG o elettrica, ovvero pari o
superiori a 7
tonnellate, a trazione
alternativa a metano
CNG e gas
naturale
liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di
fornire, a
pena di
inammissibilita', la prova
documentale come di
seguito
specificato:
indicazione del numero
di targa (ovvero trasmissione
di copia
della ricevuta attestante
la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio
motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata
in vigore
del presente decreto;
documentazione tecnica
del costruttore attestante la
sussistenza
delle caratteristiche tecniche
previste dal decreto
del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
2. Quanto alla
radiazione per rottamazione o per esportazione
in
Paesi extra UE di veicoli commerciali di massa complessiva
a pieno
carico pari o superiore a 11,5 tonnellate unitamente
all'acquisizione
anche mediante locazione
finanziaria, di autoveicoli,
nuovi di
fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva
a pieno
carico pari o superiori a 11,5
tonnellate conformi alla
normativa
euro VI gli aspiranti
ai benefici hanno
l'onere di produrre
la
documentazione
attestante la sussistenza
dei seguenti requisiti
tecnici e condizioni:
indicazione del numero
di targa (ovvero trasmissione
di copia
della ricevuta attestante
la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio
motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che
l'immatricolazione
sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore
del presente
decreto;
contestuale radiazione
per rottamazione ovvero per esportazione
in Paesi extra UE di veicoli di classe anti inquinamento
inferiore ad
euro VI. A tal fine l'aspirante ai benefici:
a) In caso
di radiazione per
rottamazione l'aspirante al
beneficio dovra'
comunicare il numero
di targa del/dei
veicoli
radiati onde consentire
all'Ufficio procedente di
verificare
l'avvenuta
radiazione mediante interrogazione presso
il Centro
Elaborazione Dati del Ministero.
b) in caso
di radiazione per
esportazione l'aspirante al
beneficio dovra' produrre una stampa della notifica di
esportazione
con esito «uscita
conclusa» ottenuta consultando
l'apposito link
«tracciamento movimento di esportazioni o di transito
(MRN)», ovvero
in alternativa mediante
produzione di idonea
documentazione
rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta
uscita
del veicolo dal territorio dell'Unione Europea.
3. Quanto
all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi,
nuovi di fabbrica,
per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5
e per
il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti
alla
normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti
a conseguire
maggiori standard di sicurezza e
di efficienza energetica
di cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 luglio 2016 n. 243,
gli aspiranti ai
benefici hanno
l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale
come di seguito specificato:
indicazione del numero
di targa (ovvero trasmissione
di copia
della ricevuta attestante
la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio
motorizzazione
civile
competente), ai fini
della dimostrazione che
l'immatricolazione sia avvenuta in data
successiva all'entrata in
vigore del presente decreto;
attestazione
rilasciata esclusivamente dal costruttore
circa la
sussistenza delle caratteristiche tecniche dei
semirimorchi ed in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla
normativa UIC
596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto
combinato ferroviario,
ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati
di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO;
documentazione
comprovante l'installazione di
almeno uno dei
dispositivi di cui all'allegato
1 al decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
Per le acquisizioni
effettuate da piccole e medie imprese,
oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
dichiarazione
redatta nelle forme ed ai sensi del
decreto del
Presidente della
Repubblica n. 445/2000
sottoscritta dal legale
rappresentante
dell'impresa o da
un suo procuratore
speciale,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati
nell'ambito di
un programma di
investimenti destinato a
creare un nuovo
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare
la
produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi
o
trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo
di uno
stabilimento esistente;
dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli
effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445
sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa o
da un suo
procuratore speciale attestante il numero
delle unita' di lavoro
addette ( ULA ) ed il volume
del fatturato conseguito
nell'ultimo
esercizio fiscale.
4. Quanto
all'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria,
di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio
portacasse
gli aspiranti ai benefici
hanno l'onere di
produrre, a pena
di
inammissibilita', la seguente documentazione:
contratto, ovvero
ordinativo d'acquisto di
data posteriore
all'entrata in vigore
del D.M. n.
243/2016, da cui
risulti il
rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un
semirimorchio per
ogni gruppo;
documentazione da cui
risulti che la
consegna dei beni
e'
avvenuta in data successiva
all'entrata in vigore
del presente
decreto;
attestazione
rilasciata esclusivamente dal costruttore
circa la
sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla
normativa internazionale in materia.
5. La concessione dei
contributi e' subordinata, in ogni caso, alla
dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli
o la
data di consegna dei beni di cui al comma 4, sia avvenuta in Italia
fra la data di pubblicazione
del presente decreto
ed il termine
stabilito per la
conclusione
dell'investimento. In nessun
caso
saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli
effettuate
all'estero, ne' i
veicoli immatricolati all'estero,
anche se
successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
Art. 4
Delle maggiorazioni
1. Relativamente alle
maggiorazioni pari al 10% del
contributo di
cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 gli aspiranti al
beneficio ove
ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda:
a) Ai
fini del riconoscimento della
maggiorazione per le
tipologie di investimento di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 5
del D.M.
19 luglio 2016 n. 243, in caso di piccole e medie imprese
secondo la
definizione di cui alla normativa europea, gli interessati medesimi,
ove ne abbiano fatto espressa
richiesta nella domanda,
dovranno
trasmettere in
allegato alla medesima,
dichiarazione sostitutiva
redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della
Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
sottoscritta dal legale
rappresentante
dell'impresa o da
un suo procuratore
speciale
attestante il numero delle unita' di lavoro addette ( ULA
) ed il
volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
b) Ai
fini del riconoscimento della
maggiorazione per le
acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete
di imprese
gli interessati dovranno trasmettere, all'atto
della presentazione
della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto
di rete
redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.
33.
2. Laddove la
qualita' di piccola
o media impresa
costituisce
requisito per ricevere il contributo (art. 2, comma
4, lett. a)),
nessuna ulteriore maggiorazione
per il possesso
del medesimo
requisito puo' essere riconosciuta.
Art. 5
Prova del perfezionamento
dell'investimento
1. Ai
fini della prova
dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio
hanno l'onere
di trasmettere, oltre alla documentazione di cui ai commi
precedenti,
il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data
di
pubblicazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti n.
243/2016 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' prova
dell'integrale pagamento del
prezzo
attraverso la produzione
della relativa fattura
debitamente
quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni di cui all'art.
3,
comma 3 del
presente decreto, anche
il prezzo pagato
per i
dispositivi innovativi.
2. Ove gli atti
comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali
si
chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera,
dovranno, a
pena di esclusione, essere tradotti in lingua
italiana secondo la
disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica
28 dicembre 2000
n. 445 (in
materia di documentazione
amministrativa).
3. In ragione della sua
peculiare natura ove
l'acquisizione dei
beni si perfezioni mediante
contratto di leasing
finanziario (da
trasmettere unitamente alla
domanda per accedere
ai contributi),
l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il
pagamento dei
canoni in scadenza alla data di invio della domanda.
La prova del
pagamento dei suddetti canoni puo' essere
fornita con la fattura
rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di
leasing, debitamente
quietanzata, ovvero con copia della ricevuta
dei bonifici bancari
effettuati
dall'utilizzatore a favore
della suddetta societa'.
Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita' del
bene
attraverso la produzione di copia del verbale di presa
in consegna
del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo di
tali documenti
comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.
Art. 6
Attivita' istruttoria
1. L'amministrazione, per
l'espletamento dell'attivita'
istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della
societa'
Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede, ferma
la
funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame
delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta
a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di
cui al
successivo comma 2,
qualora sussistano i requisiti previsti
dal
presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi
elenchi,
dandone
comunicazione all'impresa tramite
notifica del relativo
provvedimento di ammissione.
2. Con decreto
dirigenziale e' nominata una
Commissione per la
validazione dell'istruttoria delle domande presentate,
composta da
Presidente, individuato tra i dirigenti di
II fascia in servizio
presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari
generali ed il personale, e
due componenti, individuati
tra il
personale di area III, in servizio presso il medesimo
Dipartimento,
nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad
una prima fase istruttoria,
si ravvisino
lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune
integrazioni
agli interessati, fissando un
termine perentorio non
superiore a
quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima
non
abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia
ritenuto
soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola
base della
documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna
richiesta di
integrazione
istruttoria e' dovuta
per la mancanza
della
documentazione che
doveva essere trasmessa
dagli interessati al
momento della presentazione della domanda a pena di
esclusione dal
beneficio.
4. Nel
caso l'attivita' istruttoria
riveli la mancanza
dei
requisiti previsti a pena di
esclusione,
l'Amministrazione esclude
senz'altro l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato.
Art. 7
Verifiche e controlli
1. E' in ogni caso fatta
salva la facolta' dell'amministrazione
di
procedere con ulteriori
accertamenti in data
successiva
all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela,
con l'annullamento della concessione del contributo,
e correlativo
obbligo di
restituzione ove in
esito alle verifiche
effettuate
emergano gravi irregolarita'
in relazione alle
dichiarazioni
sostitutive rese dall'acquirente, nonche' nei casi previsti
dall'art.
1, commi 8 e 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo
alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 settembre 2016
Il
direttore generale: Finocchi